Sovraindebitamento

debiti

Nel corso della grave crisi sanitaria, economica e sociale attuale, sono state pubblicate le novità in materia di sovraindebitamento introdotte con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

La L. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, oltre a convertire in legge, con alcune modifiche, il c.d. Decreto Ristori (D.L. 137/2020), introduce importanti novità in relazione alla Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) prevedendo, all’articolo 4 ter, una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa Legge.

In particolare, la Legge prevede una definizione più estesa di “consumatore”, secondo cui deve “considerarsi tale non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, ma anche l’eventuale socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

La predetta modifica è rivoluzionaria perché permette, se vi sono le condizioni previste dalla legge, di gestire situazioni debitorie “complesse”.

Ciò detto, non ogni socio illimitatamente responsabile potrà accedere in proprio al sovraindebitamento, tenuto conto che dovrà trattarsi di una persona fisica e l’indebitamento da comporre dovrà comunque essere maturato per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. 

Circostanze a causa delle quali il debitore sovra indebitato non può formulare la proposta:

se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

se, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Un’altra importante novità è l’inserimento nella L. 3/2012 del nuovo articolo 7 bis che disciplina le procedure familiari.

La norma disciplina la possibilità che i componenti di una stessa famiglia (oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto) possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

Altra novità è stata introdotta dall’articolo 8 L. 3 /2012: la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la riduzione e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.

La proposta di piano del consumatore potrà anche prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizzi al pagamento del debito.

Sono state apportate importanti modifiche anche al contenuto della relazione particolareggiata da sovraindebitamento dell’Organismo di Composizione della Crisi.

Dovranno essere esplicitate le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura, l’indicazione della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

Nella relazione particolareggiata devono anche essere specificate le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché i criteri adottati nella formazione delle classi ove previste.

La modifica più rilevante è la possibilità per il Tribunale di omologare l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, quando la stessa è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dall’art. 11 c. 2 e quando la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. 

Fra le novità di maggior rilievo si evidenzia anche quella relativa al debitore incapiente: il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. 

A tal fine non sono da considerarsi utilità eventuali finanziamenti ricevuti.Pertanto l’esdebitazione potrà essere riconosciuta prevedendo l’obbligo di pagamento a favore dei creditori, entro quattro anni dal decreto di esdebitazione emesso dal giudice.

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